Art. 5
In vigore dal 20 nov 1959
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con l'apposito stanziamento di bilancio per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica commerciale per l'anno 1958-59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1958
GRONCHI
MORO - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 122. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-01;1316#art-5