Art. 5

In vigore dal 20 nov 1959
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con l'apposito stanziamento di bilancio per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica commerciale per l'anno 1958-59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1958 GRONCHI MORO - TAMBRONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 122. - VILLA
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