Art. 4

In vigore dal 20 nov 1959
Alle istituzioni di cui all' e a quella di cui all' (lettera a), si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Art. 4 Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri. — Testo vigente | Portale Normativo