Art. 1
In vigore dal 20 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1958 vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Altamura (Bari);
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Brescia;
c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Carbonia (Cagliari);
d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Corato (Bari);
e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Lanciano (Chieti);
f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Manfredonia (Foggia);
g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Milazzo (Messina);
h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Molfetta (Bari)
i) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Montepulciano (Siena);
l) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Pontremoli (Massa Carrara);
m) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Luisa di Savoia;
n) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Roma, via Nicola Fabrizi;
o) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Thiene (Vicenza);
p) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Torino, via Paolo Braccini;
q) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo, amministrativo in Valenza (Alessandria);
r) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Verbania (Novara).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-01;1316#art-1