Art. 1

In vigore dal 20 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1958 vengono istituiti: a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Altamura (Bari); b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Brescia; c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Carbonia (Cagliari); d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Corato (Bari); e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Lanciano (Chieti); f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Manfredonia (Foggia); g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Milazzo (Messina); h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Molfetta (Bari) i) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Montepulciano (Siena); l) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Pontremoli (Massa Carrara); m) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Luisa di Savoia; n) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Roma, via Nicola Fabrizi; o) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Thiene (Vicenza); p) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Torino, via Paolo Braccini; q) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo, amministrativo in Valenza (Alessandria); r) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Verbania (Novara).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-01;1316#art-1

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