DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 219·18 aprile 1957
Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Vigente dal 24 aprile 1957 5 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 d
Art. 2Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malt
Art. 3Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3
Art. 4Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 de
Art. 5Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione