Art. 3
In vigore dal 25 apr 1957
Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono prorogate dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957, con le seguenti modificazioni:
a) il contingente per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all', lettera b), numero 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, è aumentato a tonnellate 60.000 ed è riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semilavorati - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
b) i dazi doganali del 5,50% e del 10% sul valore per la vergella bimetallica detta "copperweld", di cui all', lettera a), numero 2, e lettera b), numero 4 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 57, sono estesi alla stessa vergella classificata alla voce ex 73.15-B-IV-d della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il suindicato dazio del 5,50% sul valore sarà ridotto al 3% dal 1° maggio 1957;
c) la sospensione del dazio doganale per la ghisa, di cui all', lettera b), numero 1, e all' del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, è estesa a tutte le altre ghise greggie, che siano considerate come ghise ematiti secondo la Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e siano destinate all'affinazione sotto controllo doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;219#art-3