Art. 4

In vigore dal 25 apr 1957
Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali è ridotto al 5%, senza limiti di contingenti, per la ghisa da fusione destinata alle fonderie, importate dai Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;219#art-4

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Art. 4 Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. — Testo vigente | Portale Normativo