Art. 2

In vigore dal 25 apr 1957
Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malto (nota alla voce della tariffa doganale n. 95), è elevato a quintali 250.000. Il contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di lemongrass (voce della tariffa doganale ex 424-a-3), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di ionone e metilionone, è elevato a quintali 150. I puntelli per miniera, di conifere (voce della tariffa doganale 527-a-1-alfa), destinati alle aziende minerarie nazionali, di cui ai decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516, 9 febbraio 1953, n. 38 e 25 maggio 1954, n. 253, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingenti. Il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, ammesse a dazio ridotto se destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, è elevato a quintali 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;219#art-2

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