DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 363·26 febbraio 1948
Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi.
Vigente dal 3 maggio 1948 6 articoli 1 vigenze storicizzate
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