Art. 2
In vigore dal 3 mag 1948
Salvo le disposizioni di cui al paragrafo III dell'articolo 45 del Trattato di pace, l'estradizione di cui all', può essere concessa solo previa deliberazione favorevole della, Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma, qualunque sia il distretto in cui si trova l'imputato o il condannato straniero, a meno che il medesimo faccia domanda di essere consegnato al Paese richiedente. Si osservano gli articoli 663, 664 e 666 del Codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-26;363#art-2