Art. 3

In vigore dal 3 mag 1948
I termini di sessanta giorni di novanta giorni stabiliti dall'art. 665 del Codice di procedura penale per la perenzione dell'arresto possono essere prorogati dal Ministro per la giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-26;363#art-3

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