Art. 1

In vigore dal 3 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta: . La domanda fatta in esecuzione dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia, per l'estradizione dei cittadini delle Potenze Alleate ed Associate, accusati di avere commesso, in violazione delle leggi del loro Paese, crimini di guerra, o atti di tradimento o di collaborazione col nemico, è inoltrata dal Governo richiedente al Ministero degli affari esteri, che la trasmette al Ministero della giustizia.
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