DECRETO LEGISLATIVO·n. 1115·7 maggio 1948
Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.
Vigente dal 6 marzo 1953 5 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il Ministro per la difesa ha la facoltà di nominare specializzati, in seguito a concorso p
Art. 3Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico
Art. 4Il numero massimo di specializzati, cui, in applicazione delle norme contenute nel present
Art. 5Sono abrogate le disposizioni dell'art. 147-bis del testo unico sul reclutamento dell'Eser