Art. 4

In vigore dal 8 set 1948
Il numero massimo di specializzati, cui, in applicazione delle norme contenute nel presente decreto, può essere corrisposta, per l'anno finanziario 1948-1949, l'indennità giornaliera di specializzazione, è fissato in settemila unità.
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Art. 4 Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito. — Testo vigente | Portale Normativo