Art. 2
In vigore dal 8 set 1948
Il Ministro per la difesa ha la facoltà di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i sottufficiali di ogni grado.
Ai sottufficiali nominati specializzati con le modalità di cui al comma precedente, compete in aggiunta agli assegni di grado, una, indennità giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.
Tale indennità che non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al sottufficiale la qualifica di specializzato e per il periodo di tempo per il quale il sottufficiale conservi la qualifica stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1115#art-2