Art. 2

LEGGE 24 luglio 1959, n. 692

In vigore dal 22 set 1959
Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.
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