DECRETO LEGISLATIVO·n. 450·9 marzo 1948
Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di tru
Art. 3Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precede