Art. 3

In vigore dal 1 giu 1948
Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime. In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i più anziani di età. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 30. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;450#art-3

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