Art. 2
In vigore dal 1 giu 1948
Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchici, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneità fisica e le altre prescritte qualità, siano meritevoli di rimanere in servizio e provvederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti.
I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;450#art-2