Art. 3
LEGGE 29 maggio 1954, n. 316
In vigore dal 9 lug 1954
Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall' della legge 15 luglio 1950, n. 594, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'art. 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594, e dal precedente , è considerato utile ai fini della pensione.
L'art. 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594, è abrogato.
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