Art. 2

LEGGE 29 maggio 1954, n. 316

In vigore dal 9 lug 1954
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-05-29;316#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 maggio 1954, n. 316 (Art. 2 Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo