Art. 1

LEGGE 29 maggio 1954, n. 316

In vigore dal 9 lug 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell' del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.
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