DECRETO LEGISLATIVO·n. 170·28 gennaio 1948
Istituzione presso l'Universita' di Bari, delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Universita' medesima.
Vigente dal 11 settembre 1957 7 articoli 3 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunt
Art. 3Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire
Art. 4Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istr
Art. 5Per le spese di primo impianto delle Facoltà anzidette, lo stato corrisponderà una volta t
Art. 6ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 23
Art. 7È riconosciuta, ad ogni effetto la validità di tutti i corsi istituiti in via provvisoria
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 1) l'introduzione di un comma in fine all'art. 4.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 7.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico) la modifica dell'art. 2.