Art. 7
In vigore dal 16 feb 1952
È riconosciuta, ad ogni effetto la validità di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Bari per l'anno accademico 1946-47.
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 100. - FRASCA
Note all'articolo
- La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;170#art-7