Art. 4
In vigore dal 16 feb 1952
Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno dell'Università di Bari verranno aumentati del posti occorrenti per le nuove Facoltà.
Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:
Facoltà di lettere e filosofia, posti 2;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2;
Facoltà di ingegneria, posti 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;170#art-4