Art. 2

In vigore dal 11 set 1957
Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue: Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9; Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9; Facoltà di ingegneria, posti di ruolo n. 7. In tali sensi s'intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n. 1816, e al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 297.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 luglio 1957, n. 732 ha disposto (con l'articolo unico) che "Con effetto dall'anno accademico 1957-58, i ruoli organici dei posti di professori di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170,[. . .] sono modificati come appresso: Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo: 11; [. . .]."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;170#art-2

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Art. 2 Istituzione presso l'Universita' di Bari, delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Universita' medesima. — Testo vigente | Portale Normativo