DECRETO LEGISLATIVO·n. 18·20 gennaio 1948
Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
Vigente dal 5 febbraio 1953 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma
Art. 3La data in cui cesserà di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sarà de
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione