Art. 2

In vigore dal 6 feb 1948
Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;18#art-2

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Art. 2 Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo