Art. 1

In vigore dal 6 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: . Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
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