Art. 1

In vigore dal 5 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 611; Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, relativo all'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 giugno 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Fino alla data prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, il limite di spesa fissato in L. 20.000 dall' del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ed elevato per effetto del citato decreto legislativo a L. 400.000 è portato a L. 600.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 27. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;323#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. — Testo vigente | Portale Normativo