Capo VI

Art. 59

Dividendi

In vigore dal 28 mar 2026
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all', nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all', comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l', per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247.

Note all'articolo

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 92.
  • Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto".
  • Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento".
  • Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-59

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