Capo VI
Art. 59
Abrogato87 / 235Dividendi
In vigore dal 1 gen 2027
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all', nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all', comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l', per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-59