Capo IV
Art. 52
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
In vigore dal 1 gen 2025
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell' salvo quanto di seguito specificato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N.47;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell', i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell', non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purchè l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell', sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' non si applicano le disposizioni del predetto . Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N.47;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell', comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all' e quelle di cui all', comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell', percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall', comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;
d-bis.1) i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell' costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000.
d-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252;
Note all'articolo
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 56 e 83.
- Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-52