Capo IV
Art. 52
Abrogato71 / 235Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
In vigore dal 1 gen 2027
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell' salvo quanto di seguito specificato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N.47;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell', i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell', non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purchè l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell', sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell' non si applicano le disposizioni del predetto . Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N.47;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell', comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all' e quelle di cui all', comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell', percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall', comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;
d-bis.1) i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell' costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000.
d-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252;
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-52