Art. 157 bis
AbrogatoCredito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o più navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all' spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell', con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-157-bis