Capo V
Art. 54 quater
Minusvalenze
In vigore dal 31 dic 2024
1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all', comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-54-quater