Art. 156

Determinazione del reddito imponibile

In vigore dal 31 dic 2024
1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. 2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo. 3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".
  • Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-156

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