Art. 156 · Determinazione del reddito imponibile

Art. 156

Abrogato191 / 235

Determinazione del reddito imponibile

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. 2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo. 3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-156