Titolo IV
Art. 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
In vigore dal 13 ott 2000
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-88