Titolo IV
Art. 88
205 / 294Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
In vigore dal 13 ott 2000
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-88