Capo IV
Art. 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
In vigore dal 13 ott 2000
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-85