Titolo IV

Art. 92

Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

In vigore dal 13 ott 2000
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti. 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-92

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