Titolo IV
Art. 94
Responsabilità disciplinare
In vigore dal 13 ott 2000
Responsabilità disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell', nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell' e del comma 6 dell' previa attivazione del procedimento disciplinare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-94