Art. 94 · Responsabilità disciplinare
Titolo IV

Art. 94

211 / 294

Responsabilità disciplinare

In vigore dal 13 ott 2000
Responsabilità disciplinare 1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell', nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni. 2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell' e del comma 6 dell' previa attivazione del procedimento disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-94