Titolo III
Art. 41
Adempimenti della prima seduta
In vigore dal 13 ott 2000
Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-41