Art. 40
Convocazione della prima seduta del consiglio
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-40
Convocazione della prima seduta del consiglio
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La prima seduta del consiglio comunale o provinciale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione e svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti la riunione è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio, per poi proseguire con la comunicazione dei membri della giunta. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti e nelle province, la seduta è invece convocata e presieduta rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia fino all'elezione del presidente. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta l'incarico, la presidenza passa a chi lo segue nella graduatoria. Tali regole sulla presidenza e convocazione possono essere derogate dai regolamenti nel rispetto dello statuto.
La norma disciplina i tempi e le modalità per avviare i lavori del nuovo consiglio comunale o provinciale dopo le elezioni, garantendo la corretta presidenza dell'assemblea fino all'elezione del presidente del consiglio.
Si applica ai consigli comunali e provinciali neo-eletti, ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai consiglieri anziani e agli altri componenti dell'assemblea.
A seguito delle elezioni in un comune di 30.000 abitanti, il sindaco neo-eletto convoca il consiglio entro dieci giorni dalla proclamazione. Durante la prima riunione, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti (consigliere anziano) presiede l'assemblea fino a quando i consiglieri non eleggono il presidente del consiglio.
Obbligo di convocare la prima seduta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e di tenerla entro dieci giorni dalla convocazione; obbligo di procedere alla comunicazione dei componenti della giunta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.