Titolo III
Art. 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
In vigore dal 13 ott 2000
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-44