Art. 37
Composizione dei consigli
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-37
Composizione dei consigli
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La disposizione fissa la composizione degli organi consiliari di Comuni e Province. Il consiglio comunale è formato dal sindaco e da un numero variabile di membri (da 12 a 60) a seconda degli scaglioni di abitanti del comune o dello status di capoluogo di provincia. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di membri compreso tra 24 e 45 in base alla popolazione residente. Il testo chiarisce inoltre che i rappresentanti provinciali esprimono la rappresentanza dell'intero territorio provinciale e che il calcolo della popolazione si effettua sui dati dell'ultimo censimento ufficiale.
La norma stabilisce il numero esatto dei componenti dei consigli comunali e provinciali in proporzione alla popolazione residente, per garantire un'adeguata rappresentanza democratica negli enti locali.
La norma si applica ai Comuni e alle Province, nonché ai rispettivi sindaci, presidenti di provincia e consiglieri eletti.
Un comune che conta 45.000 residenti all'ultimo censimento ufficiale avrà un consiglio comunale composto dal sindaco e da 30 membri. Se lo stesso comune fosse stato un capoluogo di provincia con meno di 100.000 abitanti, il consiglio avrebbe invece contato 40 membri oltre al sindaco.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.