Titolo III

Art. 37

Composizione dei consigli

In vigore dal 13 ott 2000
Composizione dei consigli 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni. 2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province. 3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia. 4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-37

In sintesi

La disposizione fissa la composizione degli organi consiliari di Comuni e Province. Il consiglio comunale è formato dal sindaco e da un numero variabile di membri (da 12 a 60) a seconda degli scaglioni di abitanti del comune o dello status di capoluogo di provincia. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di membri compreso tra 24 e 45 in base alla popolazione residente. Il testo chiarisce inoltre che i rappresentanti provinciali esprimono la rappresentanza dell'intero territorio provinciale e che il calcolo della popolazione si effettua sui dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il numero esatto dei componenti dei consigli comunali e provinciali in proporzione alla popolazione residente, per garantire un'adeguata rappresentanza democratica negli enti locali.

A chi si applica

La norma si applica ai Comuni e alle Province, nonché ai rispettivi sindaci, presidenti di provincia e consiglieri eletti.

Esempio pratico

Un comune che conta 45.000 residenti all'ultimo censimento ufficiale avrà un consiglio comunale composto dal sindaco e da 30 membri. Se lo stesso comune fosse stato un capoluogo di provincia con meno di 100.000 abitanti, il consiglio avrebbe invece contato 40 membri oltre al sindaco.

Domande frequenti

Come si calcola la popolazione di un comune o di una provincia ai fini della composizione del consiglio?La popolazione è calcolata esclusivamente in base ai risultati registrati nell'ultimo censimento ufficiale.
Quanti membri compongono il consiglio comunale di una città capoluogo di provincia con meno di 100.000 abitanti?Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 40 membri, poiché i capoluoghi di provincia rientrano in tale scaglione anche con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
Chi fanno parte del consiglio provinciale e chi rappresentano i suoi componenti?Il consiglio provinciale è formato dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri tra 24 e 45 a seconda degli abitanti; tutti insieme rappresentano l'intera provincia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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