Titolo VI
Art. 138
Annullamento straordinario
In vigore dal 13 ott 2000
Annullamento straordinario
1. In applicazione dell', comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-138