Titolo VI
Art. 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
In vigore dal 13 ott 2000
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-136