Titolo VI

Art. 139

Pareri obbligatori

In vigore dal 13 ott 2000
Pareri obbligatori 1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-139

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